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Campo di applicazione del documento di valutazione dei rischi

Applicazione della normativa in materia di DVR: lavoratori a progetto e contratto di somministrazione.

Ogni datore di lavoro che abbia almeno un dipendente è tenuto alla redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) che rappresenta la mappatura dei pericoli, anche solo potenziali, presenti sui luoghi di lavoro.

Il documento così sintetizzato deve contenere le procedure necessarie per l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, nonché i ruoli dei soggetti deputati a realizzarle. È un documento necessario per disegnare la sicurezza e la prevenzione sui luoghi di lavoro, e viene disciplinato dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro agli articoli 17 e 28. La mappatura dei pericoli incombenti sui luoghi di lavoro, e la conseguente predisposizione dei documenti necessari è uno dei compiti fondamentali ed inderogabili che il d.lgs 81/08 assegna ai datori di lavoro.

Il DVR rappresenta il perno intorno al quale deve ruotare l'organizzazione aziendale in materia di prevenzione e sicurezza. Per quanto attiene i soggetti a cui si applica la normativa in materia di documento valutazione rischi, c'è da rimarcare come il citato Testo Unico ha allargato la platea dei destinatari includendo anche gli enti della pubblica amministrazione che prima erano coinvolti in misura minore.

Per alcuni settori della pubblica amministrazione è prevista comunque una applicazione rimodulata, legata a particolari esigenze di servizi molto specifici. Il caso ad esempio delle forze armate e di polizia, dei servizi di Protezione civile, delle strutture giudiziarie e penitenziarie, delle università, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e di mezzi di trasporto marittimo ed aereo. Nel settore privato invece il DVR è obbligatorio per qualunque aizenda che abbia almeno un dipendente. A tal proposito la normativa riconosce alle piccole imprese la possibilità di effettuare un DVR Semplificato, ossia con una procedura più semplice e lineare detta "standardizzata".

LAVORATORI A PROGETTO

Il datore di lavoro è riconosciuto quale responsabile della valutazione dei rischi della produzione del DVR, questo vale anche nei confronti dei lavoratori a progetto (articoli 61 e seguenti del d.lgs 276/2003) e dei collaboratori coordinati e continuativi (articoli 61 e seguenti del d.lgs 276/2003), laddove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO

per i prestatori d'opera nell'ambito dei contratti di somministrazione lavoro (articoli 20 e seguenti del d.lgs 276/2003), gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore, ad eccezione dell'obbligo di formazione e informazione dei rischi connessi all'attività da esercitare, che invece resta a capo del somministratore.

La valutazione dei rischi derivanti dalle attività di lavoro è un concetto che viene utilizzato al fine di ridurre i pericoli all'interno delle imprese, delle aziende, dei cantieri e di tutti i luoghi deputati al lavoro. In questa fase non viene concesso nessun arbitrio al datore di lavoro, che rimarrà sempre obbligato alla mappatura dei pericoli e alla redazione del conseguente Documeto di Valutazione dei Rischi, al fine di raggiungere l'obiettivo di una sostanziale riduzione dei fattori di rischio e controllo degli stessi.

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